Sentenza n. 7776/15 della Corte di Cassazione sez. Lavoro – Tabella quote contributi annuali

Sentenza n. 7776/15 della Corte di Cassazione sez. Lavoro – Tabella quote contributi annuali

Rimborso iscrizione Albo professionale.

Per opportuna conoscenza si pubblica la Sentenza Corte di Cassazione n. 7776 del 16/04/2015 in oggetto.

Si invitano gli iscritti interessati ad approfondire
la possibilità di chiedere il rimborso presso le istituzioni competenti
(datore di lavoro – organizzazioni sindacali)

Comunicato del 02/07/2015

La richiesta al proprio Ente del rimborso dei contributi versati, va fatta dall’iscritto autocertificando gli importi pagati, in base alla normativa vigente sulla autocertificazione alle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. 445 del 2000 e articolo 15 della legge 183 del 2011 nota come  Legge di stabilità 2012).

Si ricorda che in base a tali leggi, dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con la P. A., i certificati sono completamente eliminati e sostituiti dalle autocertificazioni.
Per cui nessuna Pubblica Amministrazione potrà richiedere un certificato: varranno solo ed esclusivamente le autocertificazioni

Pertanto l’Ordine, sempre in base alle normative sopra citate,  non rilascerà certificazioni ai singoli da presentare alla P.A. per chiedere il rimborso dei contributi annuali, in quanto tali certificati sono possono essere emanati, pena la nullità degli stessi.

Pertanto qualora la P.A. a cui l’iscritto chiede il rimborso volesse verificare l’effettivo adempimento del pagamento delle quote annuali, dovrà farlo direttamente presso l’Ordine.

Si pubblica la tabella degli importi che questo Ordine ha richiesto ai propri iscritti a partire dal 2005 ad oggi. Sarà cura dell’interessato valutare la decorrenza del proprio credito in base,  al principio sancito dalla Sentenza della prescrizione decennale (c.f.r. p.to 2.2. “Motivi della Decisione”)

IMPORTI DELLE QUOTE DAL 2005 AL 2015

N.B. Gli importi indicati sono relativi al carico originario, cioè quelli pagati alla regolare scadenza prevista per ciascun anno di emissione. Gli importi  indicati sono pertanto privi di interessi o more legali, dovuti per ritardato pagamento.

 

 

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