ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

  • Informativa generale 

Si informano tutti gli iscritti in merito all’obbligo di assicurazione RC professionale, come previsto dal D.P.R. 137/2012 art. 5.

Tale obbligo di assicurazione RC grava sugli Assistenti Sociali che operano in regime libero professionale  e non anche sugli assistenti sociali inquadrati come pubblici dipendenti nei servizi pubblici erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

L’inosservanza dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.

Gli iscritti liberi professionisti obbligati all’assicurazione, sono liberi di stipulare individualmente la propria polizza con qualunque compagnia ritengano più aderente alle proprie esigenze.

Nell’interesse degli iscritti, il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha rinnovato  con la Reale  Mutua Assicurazione una  convenzione per l’assicurazione RC , valida su tutto il territorio nazionale.

FAQ CNOAS SU ASSICURAZIONE

 

  • News pubblicata sulla home page del sito il  02/02/23

Il CNOAS  comunica che a  seguito dei numerosi quesiti pervenuti dagli iscritti sull’accesso alle coperture  assicurative RC professionale e Tutela Legale stipulate con l’Agenzia Reale Mutua
Assicurazioni, in accordo con la stessa Agenzia, è stato previsto, oltre alle consuete
modalità di accesso, un ulteriore canale di ingresso alle polizze in Convenzione.
Da oggi, infatti, è possibile collegarsi autonomamente, per via telematica, al Sito
dedicato ASSICURAZIONE REALE MUTUTA – CNOAS

PER ULTERIORI INFORMAZIONI LEGGI LA NOTA  INFORMATIVA CNOAS

 

  • Per approfondire

Parere  Avv. Criscuolo per conto CNOAS ( nota marzo 2017)

“……….In ragione di quanto precede, sulla scorta delle richiamate normative ed alla luce dei
principi sanciti dall’ art. 28 Cost., se da un lato 1′ obbligo di contrarre una polizza assicurativa
professionale ricade certamente sull’ Assistente Sociale che svolge la propria attività alla
stregua di un “libero professionista” ovvero di un “lavoratore autonomo”; dall’ altro lato, e da
escludersi che sussista tale obbligo anche in capo all’ Assistente Sociale che svolge la -propria
attività alle dipendenze di un Ente Pubblico in forza di un rapporto di lavoro subordinato.”

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