Si informano tutti gli iscritti in merito all’obbligo di assicurazione RC professionale, come previsto dal D.P.R. 137/2012 art. 5.
Tale obbligo di assicurazione RC grava sugli Assistenti Sociali che operano in regime libero professionale e non anche sugli assistenti sociali inquadrati come pubblici dipendenti nei servizi pubblici erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
L’inosservanza dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.
Gli iscritti liberi professionisti obbligati all’assicurazione, sono liberi di stipulare individualmente la propria polizza con qualunque compagnia ritengano più aderente alle proprie esigenze.
Nell’interesse degli iscritti, il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha rinnovato con la Reale Mutua Assicurazione una convenzione per l’assicurazione RC , valida su tutto il territorio nazionale .
Parere Avv. Criscuolo per conto CNOAS ( nota marzo 2017)
“……….In ragione di quanto precede, sulla scorta delle richiamate normative ed alla luce dei
principi sanciti dall’ art. 28 Cost., se da un lato 1′ obbligo di contrarre una polizza assicurativa
professionale ricade certamente sull’ Assistente Sociale che svolge la propria attività alla
stregua di un “libero professionista” ovvero di un “lavoratore autonomo”; dall’ altro lato, e da
escludersi che sussista tale obbligo anche in capo all’ Assistente Sociale che svolge la -propria
attività alle dipendenze di un Ente Pubblico in forza di un rapporto di lavoro subordinato.”