Si informano tutti gli iscritti in merito all’obbligo di assicurazione RC professionale, come previsto dal D.P.R. 137/2012 art. 5.
Tale obbligo di assicurazione RC grava sugli Assistenti Sociali che operano in regime libero professionale e non anche sugli assistenti sociali inquadrati come pubblici dipendenti nei servizi pubblici erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
L’inosservanza dell’obbligo costituisce illecito disciplinare ( Codice Deontologico – Titolo VIII art. 71 comma b).
Gli iscritti liberi professionisti obbligati all’assicurazione, sono liberi di stipulare individualmente la propria polizza con qualunque compagnia ritengano più aderente alle proprie esigenze ; il CNOAS da molte anni stipula un accordo con la Reale Mutua Assicurazione al fine di offrire un opportunità agli iscritti , come di seguito riportato.
Si comunica che è stata rinnovata dal Consiglio Nazionale, per il prossimo biennio, la polizza di responsabilità civile per le attività professionali degli Assistenti sociali con la società Reale Mutua Assicurazione.
Diffondiamo l’informazioni con tutti gli iscritti e le iscritte, che potranno recarsi, per la sottoscrizione, presso qualsiasi agenzia della Reale Mutua Assicurazione.
Collegandosi autonomamente al sito https://www.realemutua.it/Cnoas è possibile conoscere le informazioni necessarie e i contenuti delle polizze, che comprendono la colpa grave e le perdite pecuniarie ed è possibile aderire direttamente alle coperture assicurative scelte, visionando prima della sottoscrizione, le C.G.A. e i D.I.P. (documenti informativi precontrattuali).
Parere Avv. Criscuolo per conto CNOAS ( nota marzo 2017)
“……….In ragione di quanto precede, sulla scorta delle richiamate normative ed alla luce dei
principi sanciti dall’ art. 28 Cost., se da un lato 1′ obbligo di contrarre una polizza assicurativa
professionale ricade certamente sull’ Assistente Sociale che svolge la propria attività alla
stregua di un “libero professionista” ovvero di un “lavoratore autonomo”; dall’ altro lato, e da
escludersi che sussista tale obbligo anche in capo all’ Assistente Sociale che svolge la -propria
attività alle dipendenze di un Ente Pubblico in forza di un rapporto di lavoro subordinato.”