DOMANDE FREQUENTI

  1. Se non lavoro come assistente sociale devo pagare il Contributo Annuale?
    Il contributo annuale è dovuto dal soggetto in quanto iscritto all’Albo, anche se non esercita la professione (ad es. perché disoccupato o pensionato o svolge un’altra professione).
  2. Cosa posso fare per non pagare il contributo annuale dell’anno prossimo, se non esercito la professione?
    Per non pagare il contributo annuale dell’anno prossimo rispetto all’anno corrente è necessario far pervenire all’Ordine la domanda di cancellazione dall’Albo professionale entro il 31 dicembre. Il modello di domanda è scaricabile dal sito Internet alla sezione “Iscrizioni e certificati”.
  3. Se non pago il contributo annuale vengo automaticamente cancellato dall’Albo professionale?
    No, se un iscritto non paga il contributo annuale entro il termine stabilito dal Consiglio, diventa iscritto moroso ed incorre nel procedimento disciplinare per morosità e nelle conseguenti sanzioni disciplinari previste dal Codice Deontologico – Regolamento Sanzioni disciplinari e provvedimento art. 8 e seguenti (vai alla pagina “Codice Deontologico” per scaricare il Regolamento sanzioni disciplinari e provvedimento)
  4. Se vado in pensione, vengo automaticamente cancellato dall’Albo professionale?
    La cancellazione dall’Albo non è mai automatica, a meno che non si tratti della sanzione disciplinare della radiazione. Il mancato esercizio della professione, il pensionamento, il mancato pagamento del contributo annuale, non determinano automaticamente la cancellazione dall’Albo né la sospensione dell’obbligo di pagamento del contributo annuale. La persona che intende cancellarsi dall’Albo deve fare domanda nell’apposito modulo reperibile nel nostro sito Internet www.ordias.marche.it, apponendo il bollo e allegando la ricevuta dell’ultimo versamento del contributo annuale e la copia di un documento valido di identità. La domanda deve essere inviata al Consiglio che, in seduta, delibera la cancellazione, dandone successiva comunicazione all’iscritto tramite raccomandata A.R. o PEC. La cancellazione decorre dalla data di ricevimento della relativa domanda da parte dell’Ordine e non dalla data del Consiglio. La persona decade dall’obbligo di pagamento del contributo annuale a partire dall’anno successivo a quello di cancellazione.
  5. Se vado in pensione, devo pagare il contributo annuale?
    Si se intende rimanere iscritto all’Ordine  anche se non è più lavoratrice/lavoratore dipendente. Anche se in pensione può svolgere la professione a titolo gratuito (attività di volontariato) o fare la libera professione (il formatore in corsi o convegni, partecipare come esperto a commissioni concorsuali, ecc..). Per tali attività rimane comunque obbligatoria l’iscrizione all’Albo e quindi, conseguentemente, l’obbligo del pagamento del contributo annuale.

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