Comunicazione del 29/02/2024
CONTRIBUTO ANNO 2024
Per effettuare il pagamento del
CONTRIBUTO ANNUALE 2024
questo Ordine ha delegato l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni come avvenuto per gli anni 2020, 2021 e 2022,2023
è possibile pagare ESCLUSIVAMENTE utilizzando le modalità previste dall’avviso di pagamento che ciascun iscritto riceverà .
Informazioni generali contributo anno 2024
- L’Agenzia delle Entrate -Riscossione sta inviando l’avviso di pagamento del contributo , come previsto dalla normativa, agli indirizzi pec di tutti i professionisti iscritti all’albo .
- Riteniamo che gli avvisi saranno consegnati alle caselle pec entro la prima settimana di marzo ( i tempi di consegna sono definiti dalla Agenzia e non dall’Ordine).
- Scadenza del pagamento 31/03/2024
- L’iscritto il cui indirizzo pec presente in Area Riservata al 27 di gennaio 2024 , non era presente o non risultava attivo, riceverà l’avviso cartaceo mezzo posta ordinaria.
- L’iscritto che per qualsiasi motivo entro il 10/03/24 , non riceve o non riesce a recuperare l’avviso di pagamento può recarsi agli Uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione e pagare direttamente o inviare una mail alla Segreteria dell’Ordine info@ordias.marche.it , esplicitando la richiesta .
Informazioni generali
- Il contributo annuale è dovuto da tutti/e gli iscritti/e all’Albo al 01/01 di ciascun anno, indipendentemente dallo effettivo svolgimento della professione.
- L’ iscritto che NON ha pagato i contributi dal 2020 in puoi , e ha smarrito l’avviso di pagamento o la cartella esattoriale, DEVE recarsi in uno degli uffici territoriali della Agenzia Entrate e Riscossione o attraverso il portale (NON si possono pagare contributi con bonifico al conto corrente dell’Ordine; tale pagamento non sarà comunque valido e la somma sarà restituita).
- Obbligatorietà del contributo annuale e procedimento disciplinare
Il versamento del contributo annuale è previsto dalla legge n. 84/93 e rappresenta obbligo deontologico, ai sensi del Titolo VIII capo I art. 71 comma b) del <codice Deontologico dell’Assistente Sociale e la sua inosservanza è sanzionabile in via amministrativa.
- Detrazione contributo annuale
Il contributo versato all’Ordine è un costo afferente l’attività professionale e, in quanto tale, può essere dedotto solo dai titolari di partita IVA. Coloro che percepiscono reddito di lavoro dipendente o lavoro assimilato, non possono dedurla.
CONTRIBUTI ANNUALI ARRETRATI
(fino al contributo anno 2019)
Questo Ordine , al fine di recuperare i contributi non pagati antecedenti il 2019 ( compreso) ha delegato Agenzia Entrate-Riscossione . Gli iscritti interessati che negli anni non hanno provveduto al pagamento riceveranno nelle prossime settimane le cartelle di pagamento
Ancona 29/02/24