Comunicazione del 14/03/2023
CONTRIBUTO ANNO 2023
Per effettuare il pagamento del
CONTRIBUTO ANNUALE 2023
questo Ordine ha delegato l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni come avvenuto per gli anni 2020, 2021 e 2022,
è possibile pagare ESCLUSIVAMENTE utilizzando le modalità previste dall’avviso di pagamento che ciascun iscritto ha ricevuto .
Informazioni generali contributo anno 2023
- L’agenzia delle Entrate e Riscossioni ha inviato nel mese di febbraio l’avviso di pagamento del contributo , come previsto dalla normativa, agli indirizzi pec di tutti i professionisti iscritti all’albo .
- L’iscritto, la cui casella pec alla data dell’invio da parte di Agenzia delle Entrate ( febbraio 2023), risultava non attiva o piena, ha ricevuto in data 13-14/03/23 in via del tutto straordinaria, copia dell’avviso da parte dell’Ordine al proprio indirizzo e- mail presente in Area Riservata.
- L’iscritto che alla data dell’invio risultava privo di pec, ha ricevuto, sempre nel mese di febbraio 2023, l’avviso mezzo posta ordinaria.
- L’iscritto che per qualsiasi motivo non riesce a recuperare l’avviso di pagamento può recarsi agli Uffici di Agenzia delle Entrate e pagare direttamente o inviare una mail alla Segreteria dell’Ordine info@ordias.marche.it , esplicitando la richiesta .
Informazioni generali
- Il contributo annuale è dovuto da tutti/e gli iscritti/e all’Albo al 01/01 di ciascun anno, indipendentemente dallo effettivo svolgimento della professione.
- L’ iscritto che NON ha pagato i contributi dal 2020 in puoi , e ha smarrito l’avviso di pagamento o la cartella esattoriale, DEVE recarsi in uno degli uffici territoriali della Agenzia Entrate e Riscossioni (NON si possono pagare contributi con bonifico al conto corrente dell’Ordine; tale pagamento non sarà comunque valido e la somma sarà restituita).
- Obbligatorietà del contributo annuale e procedimento disciplinare
Il versamento del contributo annuale è previsto dalla legge n. 84/93 e rappresenta obbligo deontologico, ai sensi del Titolo VIII capo I art. 71 comma b) del <codice Deontologico dell’Assistente Sociale e la sua inosservanza è sanzionabile in via amministrativa.
- Detrazione contributo annuale
Il contributo versato all’Ordine è un costo afferente l’attività professionale e, in quanto tale, può essere dedotto solo dai titolari di partita IVA. Coloro che percepiscono reddito di lavoro dipendente o lavoro assimilato, non possono dedurla.