CONTRIBUTO ANNUALE

 Comunicazione del 29/02/2024

CONTRIBUTO ANNO 2024

Per effettuare il pagamento del 

CONTRIBUTO ANNUALE 2024

questo Ordine  ha delegato l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni   come avvenuto per gli anni 2020, 2021 e 2022,2023

  è possibile  pagare ESCLUSIVAMENTE utilizzando le modalità previste dall’avviso di pagamento  che ciascun iscritto riceverà .  

Informazioni generali  contributo anno 2024

  • L’Agenzia delle Entrate -Riscossione sta inviando  l’avviso di pagamento  del contributo ,  come previsto dalla normativa, agli indirizzi pec  di tutti  i professionisti iscritti  all’albo .
  • Riteniamo che gli avvisi saranno  consegnati  alle caselle pec   entro la prima settimana di marzo ( i tempi di consegna sono definiti  dalla Agenzia e non dall’Ordine).
  • Scadenza del pagamento 31/03/2024
  • L’iscritto il cui indirizzo pec   presente in Area Riservata al 27 di  gennaio 2024 , non era presente  o non  risultava attivo,  riceverà  l’avviso  cartaceo mezzo posta ordinaria.
  • L’iscritto  che per qualsiasi motivo  entro il 10/03/24 , non riceve  o non riesce a recuperare l’avviso di pagamento può recarsi agli Uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione  e pagare direttamente  o inviare una mail alla Segreteria dell’Ordine  info@ordias.marche.it , esplicitando la richiesta .

Informazioni generali

  • Il  contributo  annuale è dovuto da tutti/e gli iscritti/e all’Albo  al 01/01 di ciascun anno, indipendentemente dallo  effettivo svolgimento della professione.
  • L’ iscritto che NON  ha pagato i contributi dal  2020 in puoi ,  e ha smarrito l’avviso di pagamento  o la cartella esattoriale, DEVE recarsi in uno degli uffici territoriali  della Agenzia Entrate e Riscossione   o attraverso il portale  (NON  si possono pagare  contributi  con bonifico  al conto corrente dell’Ordine; tale pagamento non sarà comunque valido  e la somma sarà restituita).  
  • Obbligatorietà del contributo  annuale e procedimento disciplinare

Il versamento del contributo annuale è previsto dalla legge n. 84/93  e rappresenta obbligo deontologico, ai sensi del Titolo VIII  capo I art. 71 comma b)  del <codice Deontologico dell’Assistente Sociale e la sua inosservanza è sanzionabile in via amministrativa.

  • Detrazione contributo annuale
    Il contributo versato all’Ordine è un costo afferente l’attività professionale e, in quanto tale, può essere dedotto solo dai titolari di partita IVA. Coloro che percepiscono reddito di lavoro dipendente o lavoro assimilato, non possono dedurla.

CONTRIBUTI ANNUALI ARRETRATI

(fino al contributo anno 2019)

Questo Ordine , al fine di recuperare   i contributi non pagati  antecedenti  il 2019 ( compreso)  ha delegato Agenzia Entrate-Riscossione . Gli iscritti  interessati che negli anni   non hanno provveduto al pagamento riceveranno nelle prossime settimane le cartelle di pagamento 

Ancona 29/02/24