Obbligo attivazione Posta Elettronica Certificata (PEC) PER TUTTI I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI
(indipendentemente dall’effettivo svolgimento della professione)
Il D.L. n. 185/2008, convertito con L. 2/2009, ha stabilito all’art. 16 comma 7 che : “i professionisti iscritti agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ,entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata “.
Il Decreto Ministeriale attuativo 19/03/2013 ha previsto l’obbligo per l’Ordine Regionale di comunicare all’INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) gli indirizzi PEC dei propri iscritti.
Spetta all’iscritto inserire nella propria Area Riservata l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Si evidenzia che il Decreto legge n. 76 del 16/07/2020 ( art. 37 comma 1 lettera e ) prevede che la mancata comunicazione dell’indirizzo digitale (pec) all’Ordine, da parte del professionista iscritto all’albo, l’ avvio immediato della procedura di sospensione.
Il provvedimento di sospensione può essere intrapreso dall’ Ordine anche in caso di indirizzo pec presente in area Riservata, ma non attivo .
INFORMAZIONI IMPORTANTI
- Si ricorda che l’indirizzo PEC è personale e può essere utilizzato dall’iscritto per qualsiasi comunicazione anche con altri Enti (pubblici e privati), per i quali si rende necessario comunicare con il riscontro dell’avvenuta consegna (sostituisce a tutti gli effetti la raccomandata A/R)
- L’indirizzo PEC deve essere personale non quello del proprio datore di lavoro ( privato o pubblico), anche a tutela della propria privacy ( fornendo l’indirizzo ad esempio del proprio comune/asl ecc, la posta in entrata e uscita verrà protocollata dai sistemi di protocollo informatico come “posta propria dell’Ente”!).
- Se l’Ente di appartenenza fornisce l’indirizzo PEC al proprio dipendente Ass. Sociale, l’indirizzo deve contenere nome e cognome del dipendente Ass. Sociale , il quale avrà esclusivo accesso con propria pw.
- L’indirizzo pec non deve essere solo inserito in Area Riservata ma deve essere SEMPRE attivo/funzionante ; ricordarsi di controllare attraverso il proprio gestore, eventuale scadenza !
Obbligo della posta elettronica certificata
La PEC è personale, ovvero attivata con i documenti di identità e il codice fiscale dell’iscritto, e quindi può essere utilizzata per qualsiasi esigenza di comunicazione che richieda la valenza di una raccomandata con avviso di ricevimento: comunicazioni con enti, pubbliche amministrazioni e per comunicazioni ufficiali con il nostro Ordine.
Alla sua attivazione, occorre registrare l’indirizzo PEC nell’Area Riservata
Si ricorda che i gestori PEC offrono gratuitamente la possibilità di impostare il servizio di notifica di arrivo di una PEC su di un indirizzo di posta elettronica a scelta dell’utente. Ciò è utile per tenere sotto controllo il traffico della corrispondenza in arrivo nella propria casella PEC.