TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Al Ministero della Giustizia, in riferimento al Decreto Ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero, per alcune professioni su cui esercita anche la vigilanza, tra cui anche quella di Assistente Sociale.

I titoli possono essere stati conseguiti in ambito comunitario ed extra-comunitario da cittadini/e sia italiani che stranieri.  Il decreto di riconoscimento del titolo consente, previo superamento di eventuali misure compensative, consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale, di svolgere la relativa professione in Italia. Il tirocinio di adattamento è svolto con Assistenti Sociali, iscritti sia alla sezione A che alla sezione B dell’Albo, che abbiano almeno 5 anni di esercizio della professione e registrati in un elenco presso il Consiglio Nazionale. L’attività di supervisione nel tirocinio di adattamento da parte dell’assistente sociale è coadiuvata da un Consigliere dell’Ordine regionale, a cui è assegnato il monitoraggio dell’andamento del percorso.

Periodicamente agli ordini regionali spetta la trasmissione dei nominativi dei professionisti, sia di sez. A che di sez. B, che siano disponibili a svolgere l’attività di supervisore dei tirocini di adattamento di cui al Capo III del decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264 (artt. 8 e 13).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/12/28/005G0289/sg

Dal MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONSIGLI REGIONALI

1.2.6 Tirocini di adattamento

La procedura relativa alla iscrizione all’Albo dei cittadini stranieri in possesso di titoli di studio equiparati a quelli nazionali, si svolge nell’ambito della Conferenza dei servizi istituita presso il Ministero della Giustizia (a cui partecipa un consigliere nazionale) ed è disciplinata dal decreto 14 novembre 2005 n. 264. L’esecuzione del provvedimento di equiparazione può dar luogo al sostenimento di una prova attitudinale (ex art. 2 del decreto succitato) su specifiche materie relative alla sezione di iscrizione all’Albo, ovvero dello svolgimento di un tirocinio di adattamento (ex art. 7). I Consigli regionali dell’Ordine, in applicazione dell’art. 8, hanno l’onere di designare annualmente per la formazione dell’elenco tenuto dal Consiglio nazionale, un congruo numero di liberi professionisti appartenenti ad entrambe le sezioni dell’Albo, che esercitino la professione da almeno cinque anni e che dichiarino la propria disponibilità a svolgere eventuali tirocini di adattamento. La scelta sarà effettuata dal tirocinante, attingendo dall’elenco tenuto dal Consiglio nazionale. Ne consegue che il Consiglio regionale deve pubblicizzare un avviso di partecipazione alla selezione per acquisire la disponibilità dei professionisti, effettuarne un’attenta valutazione e designarne i meritevoli al Consiglio nazionale per l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 8. L’avvio del tirocinio viene comunicato dal Consiglio nazionale al Consiglio regionale di appartenenza del professionista, il cui Presidente sarà altresì destinatario delle relazioni semestrali redatte dal professionista e controfirmate dal tirocinante ed a cui dovrà apporre il proprio visto. Entro quindici giorni dalla conclusione del tirocinio il professionista trasmette, per conoscenza, al Consiglio regionale apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti la propria valutazione favorevole o sfavorevole. Il certificato rilasciato dal Presidente del Consiglio nazionale di compiuto tirocinio, ovvero la certificazione dell’avvenuto superamento della prova attitudinale, rappresentano documenti essenziali per l’iscrizione del cittadino straniero all’Albo.

 

 

 


 

 

Manifestazione d’interesse 2020: 

SUPERVISORE DI TIROCINI DI ADATTAMENTO di cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo di studio in un paese estero

Manifestazione d’interesse 2018

Supervisore del tirocinio di adattamento

Per gli iscritti interessati che svolgono la professione come dipendenti è necessario allegare alla domanda una dichiarazione di disponibilità dell’Ente datore di lavoro ad ospitare il tirocinante nella propria sede.