REISCRIZIONI

Il tema delle reiscrizioni è stato più volte oggetto di segnalazione da parte dei Consigli regionali al Consiglio nazionale che ha avuto più volte modo di esprimere il proprio indirizzo:

-Circolare  CNOAS reiscrizioni all’Albo degli Assistenti sociali. Prot. 5145/17  del  20 dicembre 2017 

all. delibera 177 – circolare reiscrizioni

-Manuale delle procedure dei Consigli regionali-delibera CNOAS 208/2018, adottato con delibera n. 141 del 10 Ottobre 2018 dal  CROAS Marche .

1.2.4 Reiscrizioni

La domanda di reiscrizione all’albo da parte di un iscritto che si era precedentemente cancellato, deve essere trattata come nuova istanza di iscrizione, corredata quindi di tutta la documentazione necessaria prevista per le nuove iscrizioni.

Vanno pertanto versate nuovamente le tasse relative e va seguita la procedura di accertamento del possesso dei requisiti, al momento della domanda di reiscrizione. In presenza della richiesta di reiscrizione da parte di soggetti sprovvisti del titolo di studio e dell’abilitazione professionale previsti dall’art. 24 del DPR 328/2001, la domanda dovrà essere rigettata.

Il tema delle reiscrizioni è stato più volte oggetto di segnalazione da parte dei Consigli regionali al Consiglio nazionale che ha avuto più volte modo di esprimere il proprio indirizzo nei termini confermativi espressi anche recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1173 del 2014, nella quale è ribadito il concetto per cui un professionista deve essere in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni normative del momento in cui chiede di essere reiscritto. In particolare, considerate le disposizioni transitorie e finali che hanno consentito in passato la fruizione di deroghe importanti rispetto ai titoli di studio richiesti dal DPR 328/01, appare chiaro che non è più possibile derogare alla verifica dei titoli espressamente richiesti dalle norme di cui all’art. 9 del decreto 11 ottobre 1994 n. 615, dettate dalla necessità di elevare il percorso formativo e migliorare la qualificazione dei professionisti. Per quel che concerne la procedura, si rinvia a quanto espresso per le iscrizioni  al punto 1.2.1 dello stesso Manuale.

all. delibera 208 – Manuale procedure_1_8_2018

nota reiscrizioni. CNOAS 20 prot. 2788 del 20 Maggio 2019. pdf

ISCRIZIONE CON RISERVA

Con tale nota “in riferimento alla materia delle “reiscrizioni” e facendo seguito alla circolare allegata
alla delibera n. 177 del 18 novembre 2017 e al manuale delle procedure dei Consigli
regionali, il Consiglio nazionale, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di
coordinamento contemplate dall’art. 12 del D.M. n. 615/1994 e dall’art. 3 del proprio
Regolamento per il Funzionamento, sulla base della deliberazione assunta nella seduta
del 18 maggio u.s., trasmette una bozza di delibera che può disporre l’iscrizione con
riserva a fronte di una richiesta di reiscrizione all’Albo.
Nelle more di una definitiva pronuncia giurisprudenziale di legittimità ovvero di un
intervento del legislatore che elimini qualsiasi dubbio interpretativo sulla normativa in
vigore dettata in materia di reiscrizione, tale modalità di iscrizione con riserva si
giustifica esclusivamente al fine di prevenire eventuali contenziosi tra i Consigli
territoriali e gli interessati.
Ciò posto, nell’ipotesi in cui la pronuncia giurisprudenziale di legittimità ovvero il
legislatore dovessero omologare l’orientamento del Consiglio nazionale espresso con la
sopra richiamata circolare, l’iscritto dovrà essere cancellato dall’Albo e la cancellazione
avrà efficacia ex nunc cioè dalla data della sua deliberazione”.