CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

Riferimenti presenti nel Codice Deontologico  2009

Capo II – Regole generali di comportamento

  • In qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio (“C.T.U.”) incaricato dall’Autorità Giudiziaria, l’assistente sociale:
  • è fedele ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza, imparzialità ed osserva le norme deontologiche della propria professione.
  • Nel prendere atto delle norme che regolano il mandato ricevuto dalla Magistratura, mantiene la propria autonomia tecnica e professionale nei rapporti con i Magistrati, gli avvocati e le parti.
  • non invade l’area di valutazione del Giudice e, nello svolgimento del mandato, fornisce chiarificazioni al giudice senza assumere responsabilità decisionali.
  • informa il Giudice circa i rapporti anche pregressi, di lavoro o stretta amicizia, con una delle parti in causa affinché questi possa valutare la loro rilevanza e l’eventuale possibilità di ricusazione.
  • nel fornire il proprio contributo tecnico quale ausiliario del Giudice per la ricerca della verità processuale, esplicita il quadro di riferimento teorico e la propria metodologia d’indagine, per permettere una effettiva valutazione critica sull’acquisizione e interpretazione dei dati raccolti.
  • esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile.
  • Iriserva pari dignità ad entrambe le parti o ai loro consulenti, siano essi privati o di ufficio.
  • è tenuto al segreto professionale, ma è altresì tenuto a comunicare alle parti i limiti della segretezza dei colloqui, perché quanto detto potrà essere portato a conoscenza del giudice. In conformità alla normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, il C.T.U. mantiene il massimo riserbo su tutti gli elementi relativi alla causa dei quali è venuto a conoscenza e, una volta esaurito l’incarico, non conserva copia di alcun documento contenente dati personali, in nessuna forma.
  • segnala al Giudice eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato.
  • non può discutere i quesiti con una sola parte, o con il suo avvocato, al di fuori di riunioni o comunque in assenza delle altre parti e dei loro consulenti/avvocati.
  • Per mantenere un adeguato livello di preparazione, e ferme restando le prescrizioni in materia di formazione continua, approfondisce le tematiche forensi.
  • si rende disponibile ad attività di tutoraggio a favore dei professionisti principianti.

 

  • In qualità di Consulente Tecnico di Parte (“C.T.P.”) incaricato da una delle parti nell’ambito di un processo civile, l’assistente sociale:
  • opera con coerenza, diligenza, professionalità ed osserva le norme deontologiche della professione.
  • mantiene la propria autonomia tecnica e professionale nei rapporti col proprio cliente; il suo compito è garantire che il C.T.U. e il C.T.P. dell’altra parte in causa rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.
  • con specifico riferimento ad incarichi inerenti procedimenti che coinvolgono persone di minore età, è tenuto alla tutela del superiore interesse del minore.
  • verifica preventivamente l’incompatibilità dell’incarico con altri ruoli professionali e non offre la sua prestazione professionale a una parte e, successivamente, alla controparte.
  • rispetta la massima riservatezza e imparzialità nelle situazioni in cui viene a conoscenza di fatti e situazioni riferite alla controparte.
  • assume comportamenti e atteggiamenti rispettosi nei confronti del CTU e di correttezza nei confronti delle controparti, dei loro difensori e consulenti tecnici.
  • non si serve dei mezzi di stampa, di comunicazione e dei social network per un uso strumentale della consulenza.
  • In conformità alla normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, mantiene il massimo riserbo su tutti gli elementi relativi alla causa dei quali è venuto a conoscenza e, una volta esaurito l’incarico, non conserva copia di alcun documento contenente dati personali, in nessuna forma.
  • Per mantenere un adeguato livello di preparazione, e ferme restando le prescrizioni in materia di formazione continua, approfondisce le tematiche forensi.
  • si rende disponibile ad attività di tutoraggio a favore dei professionisti principianti.

Riferimenti presenti  nel Codice deontologico  approvato  il 21 febbraio 2020 con delibera n. 17  in vigore dal 01/03/2020

Capo IV – Esercizio della professione nel ruolo di consulente tecnico d’ufficio o di parte

  1. L’assistente sociale, in qualità di consulente tecnico d’ufficio incaricato dall’Autorità Giudiziaria, a) informa il Giudice circa i rapporti anche pregressi, di lavoro o stretta amicizia, che eventualmente sussistano con le parti in causa, affinché questi possa valutare la loro rilevanza e l’eventuale inconferibilità dell’incarico; b) esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile; c) segnala al Giudice eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato. 69. L’assistente sociale, in qualità di consulente tecnico di parte incaricato da una delle parti nell’ambito di un processo civile, d) verifica preventivamente l’incompatibilità dell’incarico con altri ruoli professionali e non offre la propria prestazione professionale a una parte e, successivamente, alla controparte; e) non si serve dei mezzi di stampa, dei social network, dei social media e di ogni altro tipo di mezzi di comunicazione di massa per un uso strumentale della consulenza; f) non conserva copia di alcun documento contenente dati personali, in nessuna forma, una volta esaurito l’incarico; g) con specifico riferimento ad incarichi inerenti procedimenti che coinvolgono persone di minore età, è tenuto alla tutela del superiore interesse del minorenne.

 CROAS Marche

Con Del. n° 116/2013  del 24/07/2013

il CROAS Marche  ha individuato i seguenti requisiti di speciale competenza, in base ai quali valutare l’iscrizione degli Assistenti Sociali al suddetto Albo:

  • Iscrizione all’Albo alla sezione A “Assistenti sociali specialisti” da almeno 5 anni;
  • Almeno 5 anni di esperienza professionale, anche non continuativi, in servizi specialistici pubblici o privati che si occupano di famiglia e/o minori (es. consultorio familiare, neuropsichiatria infantile, servizi di mediazione familiare ecc..);
  • Specializzazioni e/o master nell’ambito del sostegno alla genitorialità, della terapia sistemica, psicodinamica , relazionale e della psicologia evolutiva e/o specializzazioni nel campo della conflittualità;
  • Competenza e/o formazione nel campo del diritto di famiglia. Si ritiene che tali requisiti debbano essere contemporaneamente posseduti dall’istante, all’atto della presentazione della domanda.

Con Delibera del Consiglio del 13/01/20

il CROAS Marche  ha individuato i seguenti requisiti di speciale competenza,  il candidato  assistente sociale  deve  possedere:

  • almeno 5 anni di iscrizione all’albo A,
  • almeno 5 anni di esperienza professionale , anche non continuativi, in servizi specialistici pubblici, privati o in libera professione, nelle materie di competenza rispetto all’incarico da svolgere.

Protocollo_d’intesa CTU TO PESARO 2019