Incontro CTD-CROAS con Consigliere CNOAS Pedrelli

Incontro CTD-CROAS con Consigliere CNOAS Pedrelli

10/04/2019

Presso la sede dell’Ordine, si è svolto un incontro di studio  con il Consigliere CNOAS Claudio Pedrelli, relativo all’implementazione del nuovo regolamento disciplinare nelle attività degli Ordini Regionali.

Presenti la presidente Marzia Lorenzetti, con Pina Perraro e Samantha Sampaolesi per la commissione etica e deontologia; Orazio Coppe, presidente CTD con  Barbara Giacconi, Francesca Pesaresi, Renata Dietrich,  Chiara Vesprini, Donatella Antognozzi, per il CTD.

Fondamentale  la sinergia tra  la commissione etica e deontologia, ed il Consiglio territoriale di disciplina. Sono emerse criticità dovute al numero di Iscritti non in regola con quanto disposto.  Il Consigliere nazionale Claudio PEDRELLI, ha dato  numerose indicazioni relative  alla revisione dell’Albo, e di quanto previsto all’ART. 26 del regolamento disciplinare.

Art. 26 Violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine professionale
Fatte salve ulteriori e successive prescrizioni normative e regolamentari, sono considerati comportamenti disciplinarmente rilevanti:
  • il mancato versamento del contributo associativo all’Albo previsto dalla legge, anche ai sensi del Titolo VII del Codice Deontologico;
  • il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo, ai sensi dell’art. 7 del
D.P.R. 137/2012 e dell’art. 54 del Codice Deontologico;
  • la mancata attivazione del proprio account personale sul database nazionale per la gestione della formazione continua;
  • il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 5 delP.R. 137/2012; (Si precisa che l’obbligo deriva per  gli iscritti che lavorano in regime di libera professione .)
  • Il mancato adempimento dell’obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 16, comma 7 della Legge 2/2009 e di darne comunicazione al Consiglio Regionale dell’Ordine di appartenenza per gli adempimenti di legge;
  • La mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine Regionale qualora la residenza anagrafica e il domicilio professionale siano entrambe trasferiti in altra
Qualora l’iscritto non adempia agli obblighi di cui alle lettere a, c, d ed e del comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine provvede a trasmettere diffida ad adempiere; decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida senza che l’iscritto abbia fornito adeguate giustificazioni, trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina per gli atti di Limitatamente ai casi di cui alla lettera b, il Consiglio regionale dell’Ordine, rilevata l’inadempienza, trasmette direttamente gli atti Consiglio di Disciplina per gli adempimenti di competenza, senza necessità di diffidare l’iscritto interessato.
Il pagamento tardivo del contributo associativo dovuto non comporta automaticamente l’archiviazione del procedimento disciplinare o la revoca della sanzione disciplinare eventualmente già comminata, ma è valutato dal Collegio, secondo le previsioni dell’art. 13 comma
Le fattispecie sopra elencate sono tese a ribadire la responsabilità che ogni iscritto deve assumersi rispetto al governo complessivo della comunità professionale.
Se, da un lato, è importantissimo il corretto svolgimento dell’attività professionale, dall’altro è indispensabile che l’Ordine sia nelle condizioni di adempiere i propri obblighi (come, ad esempio, la corretta e tempestiva redazione del bilancio, la corretta tenuta dell’Albo, la razionalizzazione delle risorse, ecc.)  e di verificare che i professionisti che rappresenta siano in regola con le previsioni di legge (PEC, formazione continua, aggiornamento, ecc.).

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