20 Gen Invio Diffide
Posted at 23:01h
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by admin
Gentili colleghi e colleghe, in questi giorni sono state inviate ad alcuni degli iscritti , a mezzo PEC comunicazioni di ” diffida” previste dall’Art. 26 del regolamento del Procedimento disciplinare che di seguito si illustra dettagliatamente , pubblicato su questo sito alla pagina sottoriportata.
Ricordiamo a noi tutti e tutte la responsabilità che ogni iscritto deve assumersi rispetto alla comunità professionale. Importantissimo il corretto svolgimento dell’attività professionale , ma è ugualmente indispensabile che l’Ordine sia nelle condizioni di adempiere i propri obblighi e di verificare che i professionisti che rappresenta, siano in regola con le previsioni di legge connesse all’Iscrizione all’Albo professionale.
Art. 26 Violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine professionale
1. Fatte salve ulteriori e successive prescrizioni normative e regolamentari, sono considerati comportamenti disciplinarmente rilevanti:
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il mancato versamento del contributo associativo all’Albo previsto dalla legge, anche ai sensi del Titolo VII del Codice Deontologico;
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il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo, ai sensi dell’art. 7 delD.P.R. 137/2012 e dell’art. 54 del Codice Deontologico;
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la mancata attivazione del proprio account personale sul database nazionale per la gestione della formazione continua;
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il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 5 delP.R. 137/2012;
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Il mancato adempimento dell’obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 16, comma 7 della Legge 2/2009 e di darne comunicazione al Consiglio Regionale dell’Ordine di appartenenza per gli adempimenti di legge;
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La mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine Regionale qualora la residenza anagrafica e il domicilio professionale siano entrambe trasferiti in altra Regione
Qualora l’iscritto non adempia agli obblighi di cui alle lettere a, c, d ed e del comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine provvede a trasmettere diffida ad adempiere; decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida senza che l’iscritto abbia fornito adeguate giustificazioni, trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina per gli atti di competenza.
Commento all’art. 26
Le fattispecie sopra elencate sono tese a ribadire la responsabilità che ogni iscritto deve assumersi rispetto al governo complessivo della comunità professionale.
Se, da un lato, è importantissimo il corretto svolgimento dell’attività professionale, dall’altro è indispensabile che l’Ordine sia nelle condizioni di adempiere i propri obblighi (come, ad esempio, la corretta e tempestiva redazione del bilancio, la corretta tenuta dell’Albo, la razionalizzazione delle risorse, ecc.) e di verificare che i professionisti che rappresenta siano in regola con le previsioni di legge (PEC, formazione continua, aggiornamento, ecc.).
Anche in questo caso, il tipo di sanzione, (e il periodo di pubblicazione della stessa, seppur non possa in nessun caso configurare una sanzione aggiuntiva a sua volta), dipendono da più variabili: la reiterazione, la volontà manifestata a porre rimedio, i motivi documentati che spiegano il comportamento considerato illecito e i tempi di risoluzione.
Rispetto al mancato adempimento dell’obbligo assicurativo, la ratio della norma è riferita, oltre che al rispetto della norma di legge, ad eventuali obblighi di risarcimento verso terzi in caso di danni provocati dal professionista nell’ambito della propria attività.
È previsto che il Presidente del CROAS provveda a diffidare gli iscritti inadempienti prima dell’invio al Consiglio di Disciplina per i casi di morosità, mancata registrazione al database, mancato adempimento dell’obbligo assicurativo, mancanza della PEC o mancata richiesta di trasferimento all’Ordine regionale corretto.
La diffida, invece, non è prevista per l’inadempienza dell’obbligo formativo. Infatti, nel momento in cui il CROAS verifica l’inadempienza, l’iscritto – anche qualora fosse diffidato – non sarebbe comunque nelle condizioni di sanare la propria posizione poiché l’inadempienza è verificabile in un momento successivo alla chiusura del triennio formativo e, quindi, per definizione, l’obbligo del triennio concluso non può essere adempiuto posteriormente. Resta intesa la possibilità che l’iscritto sottoposto a procedimento per questa fattispecie produca – in sede di procedimento – le memorie e le attestazioni eventualmente utili al Collegio per valutare la sua posizione.
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