24 Apr Bando di concorso INPS e autocertificazione di iscrizione all’Albo
A seguito di richieste pervenute da alcuni iscritti,si ricorda che questo Ordine Regionale non rilascia il “tesserino professionale “; si ricorda che è possibile autocertificare l’iscrizione all’Albo della regione Marche fornendo n. e data d’iscrizione, sarà poi l’ente pubblico, ad procedere con i controlli di legge .
http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/01/certificare-iscrizione-albo_23_2_15.pdf
CERTIFICARE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
La normativa vigente (D.P.R. 445 del 2000 e articolo 15 della legge 183 del 2011 nota come Legge di stabilità 2012) stabilisce che dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i certificati sono completamente eliminati e sostituiti dalle autocertificazioni.
Per cui nessuna Pubblica Amministrazione potrà richiedere un certificato: varranno solo ed esclusivamente le autocertificazioni.
Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati: invece, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione (ad esempio Comune, Provincia, Regione, Ministeri, Scuole, Agenzia delle Entrate, ecc.) e i gestori di pubblici servizi (come le Società che gestiscono i rifiuti, i trasporti, i servizi idrici, ecc.) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Sui certificati di iscrizione che l’Ordine rilascia è apposta, a pena di nullità, la dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi”.
Ricorrere all’autocertificazione
L’autocertificazione sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà. Va rilasciata con una semplice dichiarazione firmata, non autenticata e senza bolli.
La firma va posta dall’interessato in presenza del dipendente della P. A. addetto a riceverle oppure firmate e presentate (o trasmesse via posta o via fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come i gestori di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Cosa si può autocertificare ?
Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa, il D. P. R. 445 del 28/12/2000 (pubblicato sulla G. U. n° 42 del 20/022001), che raccoglie ed integra le varie norme esistenti in materia. Il T. U. riporta all’art. 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, gli stati , le qualità personali e fatti che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra le quali:
…..
- l) appartenenza a ordini professionali;
…….
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e nel caso specifico dell’iscrizione all’Albo l’autocertificazione vale se mesi come il relativo certificato.
Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del T. U. 445/00).
Chi volesse approfondire l’argomento può visitare il sito del Ministero della Funzione Pubblica: www.funzionepubblica.it
Il modulo per l’autocertificazione dell’iscrizione all’Albo è disponibile nella sezione “Iscrizioni e certificati “ del sito.
http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2012/10/autertificazione_iscrizione_8.pdf
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