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Richiesta certificati
Certificati di iscrizione....addio!!!!
 


Dal sito del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione

12/11/2011

Richiamandosi alla lettera all'Unione europea dove si prevede che "i rapporti con la Pubblica Amministrazione diventeranno più snelli grazie alla completa sostituzione dei certificati con delle autocertificazioni, mentre le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione resteranno valide solo nei rapporti tra privati", il comma 1 dell'articolo 15 prevede poi una serie di modifiche mirate al Testo unico sulla documentazione amministrativa del 2000, realizzando un notevole salto di qualità nella regolamentazione dei rapporti fra i cittadini e le imprese da un lato e con la pubblica amministrazione dall'altro. Si afferma definitivamente il principio che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i certificati sono completamente eliminati e sostituiti dalle autocertificazioni, mentre le certificazioni rilasciate dalla PA restano valide solo nei rapporti tra privati. Si stabilisce anche che, dall'entrata in vigore delle nuove norme, sui certificati da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Per rendere effettiva la riforma, le amministrazioni certificanti dovranno individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto alle informazioni da parte delle amministrazioni procedenti (nuovo articolo 72 T.U.). 

IN SINTESI......

Dal 1° gennaio 2012 i certificati varranno solo se presentati ai privati, mentre nessuna amministrazione pubblica e nessun esercente un pubblico servizio potrà richiederli.


La normativa vigente (DPR 445 del 2000 e articolo 15 della legge 183 del 2011 nota come Legge di stabilità 2012) stabilisce che dal 1° gennaio 2012 i certificati varranno solo tra privati, mentre nessuna amministrazione pubblica e nessun esercente un pubblico servizio potrà richiederli: varranno solo ed esclusivamente le autocertificazioni.

 

Sui certificati dovrà essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi”.
In particolare l’art. 15 della legge, al primo comma, prevede che a partire dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati: invece, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione (ad esempio Comune, Provincia, Regione, Ministeri, Scuole, Agenzia delle Entrate, ecc.) e i gestori di pubblici servizi (come le Società che gestiscono i rifiuti, i trasporti, i servizi idrici, ecc.) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Ricorrere all’autocertificazione
L’autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà. Va rilasciata con una semplice dichiarazione firmata, non autenticata e senza bolli.

Tali dichiarazioni sostitutive sono firmate dall’interessato in presenza del dipendente della P. A. addetto a riceverle oppure firmate  e presentate (o trasmesse via posta o via fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (niente autentica e niente bolli.

L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come i gestori di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla. 

Cosa fare in caso di rifiuto dell'autocertificazione

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito. Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA. La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro.Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.

Cosa si può autocertificare ?

Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa, il D. P. R. 445 del 28/12/2000 (pubblicato sulla G. U. n° 42 del 20/022001), che raccoglie ed integra le varie norme esistenti in materia. Il T. U. riporta all’art.46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, gli stati , le qualità personali e fatti che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni e cioè:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e nel caso specifico dell'iscrizione all'Albo l'autocertificazione vale se mesi come il relativo certificato.

Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del T. U. 445/00). 

Per scaricare fac simile per autocertificare l’iscrizione all’Albo Professionale
Download (autocert.doc 26kB)

Chi volesse approfondire l’argomento può visitare il sito del Ministero della Funzione Pubblica: www.funzionepubblica.it

Richiesta certificati di iscrizione
 


Valida solo per i certificati da rilasciare ai PRIVATI

Per richiedere il certificato di iscrizione all’Albo è necessario presentare all'Ordine richiesta scritta in marca da bollo pari a € 14,62 specificando se deve essere rilasciato in bollo da € 14,62 o in carta semplice.

Per ogni certificato è previsto il versamento dei diritti di segreteria pari a € 3,00 che potranno essere corrisposti dall’interessato o da suo delegato, al momento del ritiro.

Spedizione dei certificati:

Il certificato può anche essere recapitato mezzo posta, all’indirizzo indicato dal richiedente, previo versamento dei diritti di segreteria e spese postali, sul Conto Corrente Postale dell’Ordine n° 16248601 – intestato a “Ordine degli Assistenti Sociali Marche – Via Podesti n° 42 – Ancona – causale “diritti di segreteria e spese postali”.

Il versamento è così determinato:

• Euro 3,00 per diritti di segreteria per ogni certificato richiesto;
• Euro 0,60 spese di spedizione postale
Non saranno in ogni caso inviati certificati via fax o raccomandata o tassa a carico.
In caso di certificato in bollo va versato anche l'importo relativo al bollo.

 Il versamento sarà notificato dall’Ente Poste circa 8 gg. dopo l’effettuazione dello stesso.
• La notifica può essere fatta anche dall’interessato trasmettendo via fax copia della quietanza di versamento.
• A notifica avvenuta, il certificato sarà immediatamente spedito con le modalità richieste.

 
 
 

Avvertenze generali

Il certificato ha validità di mesi 6 dalla data del rilascio e contiene i dati dell’ultima residenza indicata alla Segreteria. Non saranno rilasciati certificati di iscrizione a coloro che non risulteranno in regola con il versamento dei contributi annuali. La lettera di comunicazione di avvenuta iscrizione, inviata dal Consiglio, non può essere esibita come certificato di iscrizione: questa è valida solo come comunicazione fra le parti.

 
 
per approfondire
Art.15 L. 12/11/2011 n° 183
D.P.R. 445/2000