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Dal sito del Ministero per la
pubblica amministrazione e la semplificazione
12/11/2011
Richiamandosi
alla lettera all'Unione europea dove si prevede
che "i rapporti con la Pubblica
Amministrazione diventeranno più snelli grazie
alla completa sostituzione dei certificati con
delle autocertificazioni, mentre le certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione
resteranno valide solo nei rapporti tra
privati", il comma 1 dell'articolo 15
prevede poi una serie di modifiche mirate al Testo
unico sulla documentazione amministrativa del
2000, realizzando un notevole salto di qualità
nella regolamentazione dei rapporti fra i
cittadini e le imprese da un lato e con la
pubblica amministrazione dall'altro. Si afferma
definitivamente il principio che, nei rapporti con
la Pubblica Amministrazione, i certificati sono
completamente eliminati e sostituiti dalle
autocertificazioni, mentre le certificazioni
rilasciate dalla PA restano valide solo nei
rapporti tra privati. Si stabilisce anche che,
dall'entrata in vigore delle nuove norme, sui
certificati da produrre ai soggetti privati sarà
apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il
presente certificato non può essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi". Per rendere
effettiva la riforma, le amministrazioni
certificanti dovranno individuare un ufficio
responsabile per tutte le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione
dei dati o l'accesso diretto alle informazioni da
parte delle amministrazioni procedenti (nuovo
articolo 72 T.U.).
IN
SINTESI......
Dal
1° gennaio 2012 i certificati varranno solo se
presentati ai privati, mentre nessuna
amministrazione pubblica e nessun esercente un
pubblico servizio potrà richiederli.
La normativa vigente (DPR 445 del 2000 e articolo
15 della legge 183 del 2011 nota come Legge di
stabilità 2012) stabilisce che dal 1° gennaio
2012 i certificati varranno solo tra privati,
mentre nessuna amministrazione pubblica e nessun
esercente un pubblico servizio potrà richiederli:
varranno solo ed esclusivamente le
autocertificazioni.
Sui
certificati dovrà essere apposta, a pena di
nullità, la dicitura: “Il presente certificato
non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici esercizi”.
In particolare l’art. 15 della legge, al primo
comma, prevede che a partire dal 1° gennaio 2012
le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati: invece, nei
rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione (ad esempio Comune, Provincia,
Regione, Ministeri, Scuole, Agenzia delle Entrate,
ecc.) e i gestori di pubblici servizi (come le
Società che gestiscono i rifiuti, i trasporti, i
servizi idrici, ecc.) i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà.
Ricorrere
all’autocertificazione
L’autocertificazione
è una dichiarazione, sottoscritta
dall'interessato, che sostituisce i certificati
(es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o
gli atti di notorietà. Va rilasciata con una
semplice dichiarazione firmata, non autenticata e
senza bolli.
Tali dichiarazioni sostitutive sono
firmate dall’interessato in presenza del dipendente
della P. A. addetto a riceverle oppure
firmate e presentate (o trasmesse via posta o via fax)
unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità in corso di
validità (niente autentica e niente bolli.
L’autocertificazione
è gratuita e gli Enti pubblici, così come i
gestori di pubblico servizio, hanno l’obbligo
di accettarla.
Cosa
fare in caso di rifiuto dell'autocertificazione
Il
pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio
pubblico che non ammette l'autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per
accoglierla, incorre nelle sanzioni previste
dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di
essere puniti per omissioni o rifiuto di atti
d'ufficio.Il cittadino dovrà, in primo luogo,
accertare chi è il responsabile della pratica
inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica,
inoltre è necessario conoscere il numero di
protocollo della stessa e il tipo di procedimento
attribuito.
Così
come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo
interlocutore, il cittadino, ha altrettanto
diritto di sapere chi segue il procedimento che lo
riguarda e come risalire agli atti
relativi.Ottenuti i dati, il cittadino dovrà
richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato
accoglimento dell'autocertificazione o della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
segnalando anche, per conoscenza, il tesserino,
con gli estremi della pratica al Comitato
Provinciale della Pubblica Amministrazione presso
la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata
l'autocertificazione e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica -
ROMA.
La
richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se
entro trenta giorni dalla data della richiesta, il
pubblico ufficiale o l'incaricato non compie
l'atto e non risponde per esporre le ragioni del
ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le
sanzioni della reclusione fino a un anno o della
multa fino a due milioni di lire.Il termine dei
trenta giorni decorre dalla data di ricezione
della richiesta.La procedibilità è d'ufficio,
pertanto non sono richieste querele, istanze o
quant'altro.Quindi colui che si vedrà rifiutata
la propria autocertificazione o la dichiarazione
sostitutiva, si troverà nelle condizioni di
denunciare semplicemente l'omissione di atti
d'ufficio.
Cosa
si può autocertificare ?
Il Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il D. P. R. 445 del 28/12/2000
(pubblicato sulla G. U. n° 42 del 20/022001),
che raccoglie ed integra le varie norme esistenti
in materia. Il T. U. riporta all’art.46
“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”,
gli stati , le qualità personali e fatti
che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituzione delle normali certificazioni e
cioè:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti
da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di
pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore
e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari;
aa) di non aver riportato condanne penali e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o
di fallimento e di non aver presentato domanda
di concordato.
Le dichiarazioni sostitutive hanno
la stessa validità temporale degli atti
che sostituiscono e nel caso specifico dell'iscrizione
all'Albo l'autocertificazione vale se mesi come il
relativo certificato.
Tutti gli stati, le qualità
personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà (art. 47 del T. U. 445/00).
Per scaricare fac simile
per autocertificare l’iscrizione all’Albo
Professionale
Download
(autocert.doc 26kB)
Chi volesse approfondire
l’argomento può visitare il sito
del Ministero della Funzione Pubblica: www.funzionepubblica.it
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